L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la lettera circolare n. 50 2018 in cui fornisce il criterio per valutare l'occasionalità della collaborazione dei familiari nell'ambito di un'attività turistica .
L'Ispettorato ribadisce le istruzioni già fornite con la lettera circolare 10478/2013 del Ministero del Lavoro che prevede in caso di collaborazioni occcasionali :
- la non iscrizione del lavoratore alla gestione previdenziale.
- possibile collaborazione fornita da familiari, pensionati e da quelli che hanno un altro impiego a tempo pieno.
- un periodo complessivo annuale di collaborazione non superiore a novanta giorni.
Ora, con la lettera circolare n. 50/2018, l'ispettorato specifica che questo limite numerico di 90 giorni puo essere applicato validamente anche al settore turistico.
Viene però specificato che per questo settore in questi spesso si opera con carattere di stagionalita, le 90 giornate/anno vanno parametrate alla durata complessiva dell'attività stagionale. Quindi, ad esempio per una attività che duri 90 giorni, il numero massimo di giornate che fanno presumere l'occasionalità è 22.
L'Inl infine ricorda che tale criterio numerico non è obbligatorio ma che se si prescinde dal suo uso “i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati, in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.