Per il contratto di lavoro intermittente è necessario il Documento di Valutazione dei rischi(DVR), altrimenti la sanzione prevista è la trasformazione a tempo indeterminato. L'Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato in materia la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018. La circolare ricorda che norma è contenuta nelle circolari ministeriali n. 18 e 201 del 2012 e si basa su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che , pur partendo da un caso relativo al contratto a termine, ha stabilito il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato, che potra essere a tempo pieno o parziale in rapporto al caso specifico.
A rigor di logica la sanzione dovrebbe essere la nullità assoluta del contratto ma dato che cio avrebbe effetti negativi sull'incolpevole lavoratore che si ritroverebbe senza copertura contrattuale , la circolare ritiene applicabile il regime della nullità parziale, che comporta la conversione del contratto nella forma ordinaria.
Tale sanzione è indicata come adeguata anche dalla Corte di giustizia europea (la celebre sentenza 22 novembre 2005, causa C - 144/04) in cui sottolinea l'importanza della "stabilità dell'impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori», nonche di molte sentenze di merito.
L'ispettorato specifica infine che " la conversione dei rapportiintermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione.
In tal senso, nel confermare l’orientamento della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.