Come chiarito nella Circolare 4/E 2018 dell’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi è indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” che può essere compilato in alternativa
- per le somme a debito nella casella “Importo da trattenere”
- per le somme a credito nella casella “Importo da rimborsare”.
I sostituti d’imposta pertanto tengono conto del risultato contabile e il relativo debito o credito viene:
- aggiunto
- detratto al carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.
Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione
- delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio,
- utilizzando l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
- se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno. Attenzione però: di tale evenienza il sostituto deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra
- l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso,
- l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Attenzione: il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.