Gli artigiani sono tenuti al pagamento dei contributi anche se esercitano in assenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ma solo per il periodo di effettiva attività. Inoltre in assenza di un responsabile tecnico con i requisiti di legge e se la maggioranza dei soci non da il proprio apporto di lavoro personale come artigiano, l'iscrizione e il versamento previdenziale non sono possibili.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Inps nel Messaggio n. 1138 del 14.3.2018 sull'obbligo contributivo degli artigiani , ai sensi della legge quadro sull'artigianato n. 443/1985, con una interpretazione che si discosta dalla precedente, fornita dalla circolare 80-2012.
A seguito di richieste di chiarimenti delle sedi territoriali , l’Istituto ha infatti richiesto il parere del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha fornito i criteri sull'obbligo contributivo dei c.d. “artigiani di fatto”.
Viene chiarito innanzitutto che l'obbligo contributivo previdenziale nasce a seguito di :
- una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o
- un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli della CCIAA .
Sulla base della legge 12 luglio 2011, n. 106 (circolare Inps n. 80/2012) in questo secondo caso l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale , anche se l’esercizio delle attività artigianali richiede o specifiche competenze tecnico-professionali . La norma infatti dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per l’iscrizione alla gestione artigiani, ma che esercita l'attività cd artigiano "di fatto" non è comunque esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività. Tale attività, una volta evidenziata l' irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.
Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato, che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge. La decorrenza dell’iscrizione di un “artigiano di fatto”, coinciderà con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
I requisiti principali per l'attività regolare da parte delle imprese artigiane sono i seguenti:
PRESENZA DI UN RESPONSABILE TECNICO INTERNO |
La L n. 443/1985 prevede espressamente che “l’imprenditore artigiano deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali”. Per questo SOLO se il ruolo di responsabile tecnico è rivestito da un soggetto interno possono essere iscritte all’Albo dell' Imprese Artigiane ed i relativi titolari/soci verseranno la contribuzione per copertura previdenziale nella gestione artigiani. |
MAGGIORANZA DEI SOCI CHE SVOLGE LAVORO MANUALE |
Ai sensi dell’art.3 legge n. 443/85, è artigiana l’impresa “costituita ed esercitata in forma di società […] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”. IN CASO CONTRARIO vi e' l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani |
L'istituto specifica inoltre che nel caso di S.R.L. i soci non sono iscritti d'ufficio alla gestione artigiani in quanto l'iscrizione all'albo per queste imprese è facoltativa (articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001)
L'istituto chiarisce infine che l’istruttoria dei futuri ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto di queste precisazioni mentre i procedimenti già in corso potranno essere rivalutati in autotutela o con l'intervento delle Direzioni Regionali e centrali.