Negli ultimi mesi si susseguono le segnalazioni di attività illecite nel settore della somministrazione di lavoro . E' diffusa infatti la proposta alle aziende di manodopera sia generica che specializata da parte di società cooperative o sedicenti "Agenzie per il lavoro" fasulle, che offrono contratti di lavoro a prezzi oltremodo competitivi (4/5 euro/h) ma in realtà non operano in maniera regolare .
Al fine di non incorrere in violazioni legate alla somministrazione irregolare di manodopera, con le conseguenti pesanti sanzioni cui vanno incontro solidarmente sia tali società che gli stessi datori di lavoro, anche il presidente del Consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, durante il recente Videoforum 2018 ha invitato le aziende alla massima attenzione e a rivolgersi esclusivamente ad Agenzie per il Lavoro riconosciute tali dal Ministero del Lavoro.
La disciplina contenuta nel d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 prevede infatti che l'attività di somministrazione e intermediazione di ricerca -offerta di lavoro non può essere svolta da chiunque ma è riservata a società private ed enti pubblici che possiedono determinati requisiti (tra cui una certa solidità finanziaria, almeno due dipendenti appostiamente formati ecc),, ).
Le agenzie autorizzate sono quelle iscritte nell’Albo informatico istituito a tutela per il cittadino per certificare quali sono gli enti autorizzati a operare legittimamente nel mercato e consultabile sui siti ministeriali www.cliclavoro.gov.it. e sul sito ww.anpal.gov.it; . Qualora l'agenzia di somministrazione non operi con serietà nel mercato del lavoro , la Direzione generale per il mercato del lavoro può cancellarla da questo Albo e revocarne l'autorizzazione. Gli estremi del provvedimento di autorizzazione,tra l'altro costituiscono uno degli elementi fondamentali del contratto di somministrazione che deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta.
L'Albo informatico dal 2017 è gestito da ANPAL e contiene tutte le informazioni utili e i riferimenti di ogni agenzia autorizzata o accreditata all'intermediazione e somministrazione di lavoro ; sono evidenti anche i tipi di autorizzazione: nazionale regionale, quelle in attesa di conferma e quelle revocate
Il registro e' suddiviso in cinque sezioni, in base alla tipologia di servizio offerto:
- somministrazione di lavoro di tipo “generalista” (queste agenzie rientrano anche nella terza, quarta e quinta categoria perché svolgono molteplici attività);
- somministrazione di lavoro di tipo “specialista”;
- intermediazione, cioè attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro;
- ricerca e selezione del personale;
- supporto alla ricollocazione professionale.
Si ricorda che la normativa prevede che l'utilizzatore sia solidalmente responsabile con il somministratore in caso di insolvenza di quest'ultimo, sia per le retribuzioni che per i contributi dei lavoratori (ciò significa che se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questi può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo).
E' estremamente importante quindi per i datori di lavoro operare con la massima prudenza.