Nella circolare COVIP del 7 marzo 2018 vengono illustrate le modalità di destinazione dei contributi contrattuali "aggiuntivi ",come previsto dalla recente legge di bilancio ai commi 171 172 1 173 dell'art. 1 . I
In particolare il documento della Commissione di vigilanza sulla previdenza integrativa chiarisce innanzitutto per contributi aggiuntivi si devono intendere i contributi che spettano, in virtù dell’applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori (quali, ad esempio, i cc.dd. “contributi contrattuali” contenuti in misure di welfare aziendale), in aggiunta agli “ordinari” flussi contributivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stesso e il TFR.
Inoltre si sottolinea che la ratio comune della norma contenuta nella legge di bilancio privilegia l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore,. per questo in generale tali contributi aggiuntivi saranno destinati al fondo pensione cui il lavoratore già destina il tfr o i contributi ordinari, che possono essere sia fondi territoriali che fondi nazionali di categoria.
Piu in dettaglio la commissione specifica che : "nei riguardi dei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi , qualora un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto ( all’interno della stessa posizione individuale ivi aperta").
Per i lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano ad una forma pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione il contributo frutto della contrattazione collettiva affluirà alla forma individuata dalla contrattazione stessa, "finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito". In questo caso, tale adesione a una forma territoriale comporterà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore presso il fondo di categoria e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi “aggiuntivi”.
Infine: "nel caso sia richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale (tipicamente il fondo pensione di settore e quello territoriale), in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere, ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione; se il lavoratore non è iscritto ad alcun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è invece individuato applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005, per il conferimento del TFR tacito".
I fondi pensione negoziali territoriali dovranno quindi entro giugno 2018, apportare le modifiche statutarie necessarie per poter accogliere i predetti “contributi aggiuntivi” .
I fondi pensione negoziali di categoria provvederanno, a seguito di apposita richiesta da parte del fondo pensione negoziale territoriale interessato, ad effettuare entro il 30 giugno 2018 il ricongiungimento a favore di coloro che entro tale data già si siano venuti a trovare nella situazione sopra descritta, definendo per tempo le procedure per garantire la suddetta portabilità della posizione. La richiesta trasmessa da parte del fondo pensione negoziale territoriale conterrà l’indicazione dei soggetti interessati, certificandone l’adesione al fondo medesimo.
Il diritto al ricongiungimento automatico, a carico del fondo pensione negoziale di categoria, vale comunque a regime e, quindi, anche per il futuro.