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ASSEGNI PRIVI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ: VADEMECUM MEF

3 minuti, Redazione , 14/03/2018

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum MEF

Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF

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Con un comunicato stampa del 12 marzo 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto un vademecum sugli assegni privi della clausola di non trasferibilità. La normativa antiriciclaggio sanziona l’uso di assegni oltre una certa soglia, attualmente pari a 1000 euro, privi della clausola di non trasferibilità. È' stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilita'. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta valutando la possibilità' di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalitàla tra l'importo trasferito e la sanzione.  Ecco di seguito le risposte alle domande più comuni pubblicate nel vademecum MEF. 

Perché è vietato l’utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell’indicazione del beneficiario? Un assegno trasferibile ovvero privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.
Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità? La normativa antiriciclaggio impone a banche e Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità. E’ possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità, previo pagamento di un'imposta di bollo di euro 1,50. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.
Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008 non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile:
  • utilizzare i moduli di assegni del libretto esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario
  • utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.
Come funzionano le sanzioni? Dal 4 luglio 2017 per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l’inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull’istituto dell’oblazione, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro 60 giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. L’oblazione nel caso degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro
Si deve sempre pagare l’oblazione?

E’ importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere

  • pagare l’oblazione
  • attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione.

Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad € 2.000.

Segui gratuitamente il Dossier Antiriciclaggio e uso contante 2018 per aggiornamenti, approfondimenti e news

Sull'antiriciclaggio abbiamo preparato i seguenti e-book:

 

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