Detrazione sismabonus possibile anche per gli immobili destinati alla locazione, a chiarirlo la Risoluzione 22/E del 12 marzo 2018. In particolare, il chiarimento parte dall’istanza di interpello di una società IRES che ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se è possibile fruire delle agevolazioni cd. sisma bonus (art. 16, comma 1-bis del D.L n. 63 del 2013) per interventi antisismici realizzati su immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione.
La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale
- al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Considerato che la norma in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, si deve ritenere che l'ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, pertanto il "Sismabonus" può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
In generale, possono accedere all’agevolazione sia i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) a patto che le costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Nel merito, l'Agenzia delle entrate aveva già fornito chiarimenti con la circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, dove al paragrafo 2.2 era stato precisato che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio:
- la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità (zone sismiche 1 e 2 o 3)
- il tipo di utilizzo: rileva la circostanza che la costruzione sia adibita "ad abitazione principale o ad attività produttive" ad oggi anche a fini residenziali diversi dall'abitazione principale, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. Inoltre, con specifico riguardo alle "costruzioni adibite ad attività produttive precisa che, stante la particolare finalità della disposizione in esame, tesa a tutelare le persone prima ancora del patrimonio, per tali si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
La Risoluzione 22/E è allegata a questo articolo.