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PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICA VIA PEC PRECLUDE RITO CARTACEO

1 minuto, Redazione , 14/03/2018

Processo telematico: notifica via PEC preclude rito cartaceo

La notifica via PEC del ricorso è alternativa al rito cartaceo e viceversa

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Il processo tributario telematico è una via facoltativa e alternativa al rito cartaceo.

In base agli ultimi dati pubblicati dal MEF al 31.1.2018, il 27% degli atti dei processi tributari è ormai telematico. In particolare, è rilevante la creazione del “fascicolo processuale” che consente ai giudici, ai cittadini, ai professionisti e agli enti impositori di consultare gli atti autonomamente, dalle sedi di lavoro o da casa, con evidenti vantaggi in termini di semplificazione, trasparenza, durata del processo, spese per spostamenti. Il prossimo obiettivo, a cui la Direzione del Mef sta lavorando insieme al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è la sentenza telematica che potrebbe diventare realtà nel primo trimestre del 2019.
Per quanto riguarda la “scelta” tra il rito cartaceo e quello telematico, questa avviene al momento della notifica del ricorso/notifica del gravame alla controparte, in cui è possibile scegliere alternativamente tra:

  • Rito telematico notificando l’atto via pec (posta elettronica certificata). In questo caso la costituzione in giudizio avviene
    • tramite il sistema informativo giustizia tributaria (Sigit)
    • gli atti devono essere nativi digitali o realizzati con un programma per la compilazione del testo e salvato direttamente nel formato PDF/A.
    • ogni atto non può avere dimensione maggiore di 10 megabyte e deve essere firmato digitalmente
    • ogni deposito può avere dimensione massima di 502 megabyte e può essere composto da massimo 50 allegati
  • Rito cartaceo notificando l’atto cartaceo via raccomandata A/R
    • con consegna diretta o con consegna all’ufficiale giudiziario
    • con plico aperto senza busta

Attenzione: se si notifica il ricorso via PEC non ci si può costituire con il rito cartaceo e viceversa, anzi tale comportamento potrebbe provocare una sanzione processuale d’inamissibilità per inesistenza giuridica o nullità dell’azione proposta in quanto non conforme al modello legale di riferimento.

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