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PIR DECADUTI DAI BENEFICI FISCALI: CHIARIMENTI SUL CODICE TRIBUTO

2 minuti, Redazione , 16/03/2018

PIR decaduti dai benefici fiscali: chiarimenti sul codice tributo

Imposte piani di risparmio a lungo termine non più esenti: istituito il codice tributo da utilizzare per versare tasse e interessi. La nuova Risoluzione con i chiarimenti

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Chiarimenti sul codice tributo per i PIR decaduti dai benefici fiscali sono stati forniti con la Risoluzione 23/E del 15 marzo 2018. In particolare, a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dalle associazioni di categoria degli intermediari, nel documento di prassi viene chiarito che

  • i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale, senza la necessità di indicarne il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Pertanto, nelle more dei necessari approfondimenti in merito alle suddette richieste di chiarimenti, l’indicazione del codice fiscale di tali soggetti è facoltativa.
  • nel campo “anno di riferimento” del modello F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo F24 per il versamento delle imposte e degli interessi dei Piani di Risparmio a lungo termine decaduti dai benefici fiscali era stato istituito con la Risoluzione 21/E del 9 marzo 2018. In particolare, la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, commi 100-114) ha introdotto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagliinvestimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) e conseguiti,

  • al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale,
  • da persone fisiche
  • residenti in Italia.

Ai fini della detassazione è pero previsto che gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento debbano essere detenuti per almeno cinque anni.

In caso di cessione anticipata, i redditi percepiti durante il periodo di investimento e i redditi realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto. Si ricorda che con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni concernenti i suddetti piani di risparmio a lungo termine (P.I.R).

Pertanto, per consentire all’intermediario di effettuare il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale, è stato istuito il codice tributo:

  •  “1070” denominato “P.I.R. – Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale – articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016”.

Per approfondire leggi l'articolo Piani individuali di risparmio a lungo termine: la Circolare dell'Agenzia

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Allegati

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 09.03.2018 n. 21
Risoluzione 23/e 15.3.2018

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025

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