Slitta di un anno l'obbligo per gli enti del terzo settore che usufruiscono di contributi percepiti dalla PA di avere un bilancio trasparente. A confermare questa interpretazione, fornita già dall'ANAC nei giorni scorsi, è il MISE tramite una nota indirizzata al Consiglio di Stato. In particolare, l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 ha posto una serie di dubbi interpretativi tra gli operatori e i destinatari delle nuove misure che hanno presentato specifiche richieste di chiarimenti inerenti il regime temporale di applicazione della norma e l’ambito oggettivo degli obblighi introdotti. Il secondo quesito del parere MISE del 27.2.2018 riguarda la "decorrenza dei nuovi obblighi informativi" e chiede se:
- gli obblighi di trasparenza e pubblicazione si applicano sin dal 2018 (in merito all'anno 2017)
- o se il 2018 debba essere inteso quale anno di decorrenza fiscale per l’applicazione della trasparenza e pertanto solo dal 2019 siano cogenti i nuovi obblighi pubblicitari, relativi appunto ai dati raccolti a decorrere dal 2018.
È questa infatti la lettura della norma che è stata prospettata dal Ministero del Lavoro con nota prot.n.34/2540 del 23/02/2018 dove si legge che “ deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge”.
In effetti, le norme in questione sono entrate in vigore il 29 agosto 2017 e se si dovesse ritenere che le stesse operino sulla rendicontazione 2017, tutti gli operatori si troverebbero ovviamente nella situazione di non aver raccolto alcun dato in maniera strutturata e sistematica almeno per i primi nove mesi del 2017, quando le norme in questione non erano in vigore nel nostro ordinamento. Ciò dovrebbe valere tanto per gli obblighi introdotti a carico dei percettori, quanto dei soggetti erogatori.
A sostegno di questa tesi, nel parere è stato sottolineato come "qualora si applicasse la normativa già dai bilanci relativi all’anno 2017, le società di revisione si troverebbero a dover certificare tali bilanci, contenenti anche le informazioni sulle sovvenzioni, sulla base di un flusso informativo non già strutturato e organizzato ma predisposto solo ex post. Le società incaricate della revisione e certificazione del bilancio potrebbero lamentare in tal modo limitazioni nell’espressione di giudizio sui dati non provenienti da processi testati ed analizzati secondo quanto previsto dai principi di revisione di riferimento. I soggetti interessati hanno inoltre evidenziato gli elevatissimi costi (interni ed esterni) in termini di ricostruzione (ex post, naturalmente) dei dati e gli altissimi rischi di una ricostruzione erronea di questi stessi dati."
Il parere del MISE è disponibile in allegato a questo articolo.