Correttivi per il regime di cassa negli studi di settore 2018 approvati dalla commissione esperti. Le modifiche erano attese date le difficoltà sulle rimanenze finali, espresse anche nel provvedimento 25090 del 31 gennaio 2018 dell'Agenzia delle Entrate. In particolare il 28 febbraio, è stata fatta una riunione degli esperti in cui è indicato che “tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni di categoria interessate e degli elementi di approfondimento forniti in merito dalla SOSE, la Commissione ha espresso, all’unanimità, parere positivo riguardo gli interventi correttivi finalizzati all’applicazione degli studi di settore alle imprese in contabilità semplificata sulla base dei dati contabili dichiarati per “cassa”.
Nel corso della stessa riunione è stata presentata un’ipotesi di metodologia per la gestione del regime di “cassa” applicabile al p.i. 2018 alle imprese in contabilità semplificata interessate dagli ISA. Tale metodologia prevede l’inserimento di ulteriori quattro informazioni per i casi di passaggio da un regime di competenza a un regime di “cassa” (o viceversa), da prevedere, per il periodo d’imposta 2017, all’interno del quadro Z del modello studi di settore, al solo fine di garantire la rilevazione di dati da utilizzare per la successiva elaborazione degli ISA, con l’obiettivo di pervenire a una più corretta stima dell’indice sintetico di affidabilità per i soggetti in contabilità semplificata. Al riguardo, la Commissione ha espresso parere positivo per l’inserimento delle informazioni richieste nel quadro Z degli studi di settore da applicare per il periodo d’imposta 2017 rinviando, a successiva riunione, la decisione in merito al periodo d’imposta 2018.
In generale, per i contribuenti rientranti nel regime di cassa, sarà sufficiente indicare nel modello il solo valore delle rimanenze finali in quanto il periodo d’imposta di competenza sarà calcolato dalla Sose (tramite proiezioni). Per il 2017, i contribuenti in semplificata vedranno il correttivo applicato:
- per il ricavo puntale di riferimento e quello minimo ammissibile derivante dall’analisi di congruità
- maggiori ricavi da normalità economica.
Attenzione: sono esclusi da correzioni le imprese che adottano il metodo della registrazione iva.