Con la circolare 14 del 2 marzo 2018 l'INAIL corregge la precedente n. 5/2018, in materia di Fondo per l'assicurazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (LSU), a seguito delle nuove previsioni dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolare, la precedente circolare individuava per la copertura assicurativa a valere sul Fondo sperimentale le seguenti categorie (a suo tempo individuate dall’articolo 1,comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ) di soggetti :
- condannati per i reati in materia di violazione del codice della strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool);
- condannati per i reati in materia di violazione del codice della strada (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti);
- condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- imputati con sospensione del processo per messa alla prova ai sensi dell’art.168-bis del codice penale.
A seguito della nota dell’Ufficio legislativo del 23 febbraio 2018, prot. n. 1547, la copertura assicurativa attuata attraverso il Fondo sperimentale cd. "Diamoci una mano", viene ampliata anche ad altre fattispecie di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, che sono :
- beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.