E' stata pubblicata il 2 marzo 2018 la circolare INAIL N. 13 con le istruzioni operative circa la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2018.
La misura della riduzione per i premi e contributi di competenza 2018 è stata fissata al 15,81% dal decreto del Ministero del lavoro e Ministero dell'Economia del 22.12.2017 .
I destinatari della riduzione si distinguono dal requisito della durata del periodo di attività. Per il 2018 la distinzione e l'applicazione operano con il calendario seguente:
REQUISITO TEMPORALE PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI INAIL |
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oltre un biennio |
lavorazioni iniziate prima del 3 gennaio 2016 |
non oltre un biennio |
lavorazioni iniziate con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016 |
I premi di autoliquidazione soggetti a tale percentuale di riduzione corrispondono a:
- rata anticipata dovuta per il 2018 e
- regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019 (salvo il caso che intervenga una revisione tariffaria)
L'INAIL precisa che per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.4, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, la circolare rinvia alle precedenti circolari Inail:
- 7 maggio 2014 n. 25 e
- 25 gennaio 2017, n. 6,
- 1° luglio 2014, n. 32, per i contributi agricoli.