Dal 1 marzo 2018 è obbligatoria la procedura telematica per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, L. n. 12/1979 da parte degli iscritti all'ordine dei commercialisti e all'ordine degli avvocati. Si tratta dell'inizio di attività di gestione del personale.
Restano immutate le modalità di comunicazione soltanto per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano . Sul sito dell' Ispettorato nazionale del Lavoro è disponibile la Guida alla Compilazione e sono state pubblicate alcune FAQ di chiarimenti che vi riportiamo integralmente:
1) Come si accede alla procedura per l'effettuazione della comunicazione?
L'accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx
2) Quale tipologia di SPID è necessaria per accedere alla procedura?
È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino.
3) Sono un libero professionista che lavora in uno studio associato, a quale titolo devo effettuare la comunicazione telematica?
La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all'Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l'inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.
4) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?
Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.
5) Se la comunicazione è stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) deve essere inoltrata di nuovo telematicamente?
In questo caso si consiglia l'invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.
6) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?
Nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.
7) C'è un termine per l'invio della comunicazione?
Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.
8) Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?
Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, "in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento".
9) Nel caso un'impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?
Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.
10) Il titolare dello studio è in possesso dell'abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest'ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?
La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.
11) Va inserito anche l'elenco delle imprese gestite?
No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove insistono le imprese gestite dal professionista.
12) Nel caso in cui il datore di lavoro fosse un'impresa operante nel settore dell'edilizia con cantieri in diverse province, si devono comunicare le province di ogni cantiere o è sufficiente comunicare la provincia in cui ha la sede legale la ditta?
Nell'ambito del settore edile, in considerazione delle specificità legate al posizionamento sempre diverso dei cantieri, è possibile indicare esclusivamente la provincia dove insiste la sede legale dell'impresa.
13) Nel caso di azienda agricola con sede e domicilio fiscale in una provincia dove si trovano gli uffici, opifici e terreni coltivati e possesso di altri terreni da coltivare in provincia diversa da quella delle sede fiscale, occorre effettuare due distinte comunicazioni, una per ciascuna delle province di coltivazione terreni?
Nel caso di terreni in parte situati in province diverse, la comunicazione va effettuata in relazione a ciascuna provincia interessata atteso che, a differenza del settore edile, trattasi di una sede di stabile lavoro.
Infine l'Ispettorato specifica che per quesiti tecnici e normativi è disponibile l'URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, compilando il form "Chiedi supporto"