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RESPONSABILITÀ SICUREZZA NEL LAVORO RESO PRESSO I CLIENTI

2 minuti, Redazione , 06/03/2018

Responsabilità sicurezza nel lavoro reso presso i clienti

La responsabilità per la sicurezza e prevenzione in luoghi di lavoro presso i Clienti nel settore pulizie - Interpello Ministero del lavoro n. 1 2018

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, ha fornito un parere  sulla gestione della sicurezza in caso di servizi di pulizie  svolti nei luoghi di proprietà dei soggetti committenti, e con il coinvolgimento di lavoratori dipendenti da terzi.

L'interpello era stato richiesto dall'ANIP, l'Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati . 

In particolare, erano stati posti  tre quesiti:

1) Per un Datore di lavoro  che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?

Il ministero nella risposta specifica che non è di competenza della   Commissione  intepelli fornire pareri o autorizzazioni su situaioni specifiche  .

In linea generale ricorda invece che come previsto dagli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008,  il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente è  tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

La commissione per la sicurezza raccomanda quindi ai datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori,di cooperare ad "attuare le misure di prevenzione e protezione esicurezza,  coordinando gli interventi, e  informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008), fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione".

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO

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