Il quadro VH del Modello Iva 2018, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
In un nostro precedente articolo (cfr. Comunicazione Liquidazione Iva: come rimediare ad errori ed omissioni) abbiamo visto come porre rimedio agli errori e omissioni nelle Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.
Tra le varie strade da seguire, c’è la possibilità di regolarizzarsi direttamente con la Dichiarazione annuale IVA, indicando nel quadro VH (Variazione delle comunicazioni periodiche) la corretta liquidazione, che ha una nuova veste proprio perchè da quest'anno deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
E' comunque dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da 500,00 a 2.000,00 euro, ridotta della metà in caso di correzione entro 15 giorni dalla scadenza.
Correzione delle liquidazioni periodiche errate nel quadro VH
Come precisato nelle istruzioni ministeriali del Modello Iva 2018, il quadro VH, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017), indicando tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, ovvero qualora gli errori del modello Lipe (comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva) dovessero riguardare le altre informazioni trasmesse con il modello, il quadro VH non deve essere compilato.
Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti invece la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Righi da VH1 a VH16
Devono essere compilati indicando i dati relativi all'IVA a credito ovvero all'IVA a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite.
Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 (relativo al mese di dicembre) e VH16 (relativo al IV° trimestre), deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto.
Le società che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dall’art. 73 e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, utilizzano i predetti righi per l’indicazione dei crediti e/o dei debiti trasferiti al gruppo durante l’anno d’imposta.
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata).
Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16 (relativo al IV° trimestre), quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del DPR n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.
I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36, per obbligo di legge o per opzione, e che, in coincidenza dell’ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile, devono indicare nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15 l’importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi e nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata devono barrare esclusivamente la casella “Liquidazione anticipata”.
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione.
Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA).
Nel Rigo VH17 deve essere riportato l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto essere indicato nel rigo VP13 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Accanto alla casella relativa all’importo da indicare, c'è la casella metodo, che dovrà essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
- “1” storico;
- “2” previsionale;
- “3” analitico - effettivo;
- “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Il rigo non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo per tutto l’anno d’imposta. Tali soggetti devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo nel rigo VK28.