E’ stato pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF il decreto con le nuove norme di funzionamento della tassazione di gruppo delle imprese con il regime del consolidato nazionale, che abroga e sostituisce il precedente decreto MEF del 9 giugno 2004.
Come indicato sul sito del Dipartimento la revisione del documento “si è resa necessaria in seguito alle modifiche apportate a detto regime dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del DL 193/2016 (cd. collegato fiscale alla Legge di stabilità 2017) che ha statuito che l’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.”
L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo deve essere comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Come chiarito dall’articolo 5 del decreto, la comunicazione deve contenere:
- denominazione/ragione sociale e codice fiscale delle società che esercitano l’opzione,
- la qualità di controllante o controllata
- l’individuazione delle società che hanno effettuato il versamento d’acconto in modo separato
- il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata/revoca dell’opzione.
In particolare, l’articolo 14 del nuovo decreto al comma 1, prevede che “al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del presente decreto.” E’ questa la principale novità del decreto.
Si ricorda che in generale l’esercizio dell’opzione di gruppo comporta il trasferimento alla società consolidante degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società anche a titolo di acconto. La società consolidante presenta così la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando variazioni alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle controllate. Ciascun soggetto partecipante al consolidato:
- deve presentare all’Agenzia la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare l’imposta;
- può cedere crediti inutilizzabili e eccedenze di imposta;
- deve indicare reddito prodotto all’estero e la relativa imposta versata;
- deve trasmettere al consolidante copia della dichiarazione.