La regola generale prevede che per poter compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui, sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito, deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale della società. Vista la prossima scadenza di invio della dichiarazione IVA, che per il 2020 è stata spostata al 30 giugno 2020, ricordiamo che possono rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:
- gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese
Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:
- La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
- La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
- La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
- La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti
Di conseguenza, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF-imprese la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
In particolare, vengono richiesti i seguenti controlli:
- controllo del codice attività. Deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA in caso di contabilità unificata. In caso di contabilità separate, deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA;
- controllo delle fattispecie che generano il credito IVA. Deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea di principio portano alla formazione del credito IVA come la presenza di operazioni non imponibili.
- riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti con quanto viene riportato nella dichiarazione IVA;
- verifica della corrispondenza del credito riportato dall’anno precedente;
Qualora il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d’affari sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell’eventuale credito di anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione.
Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la C.M. n. 57/E del 2009 ha stabilito che la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Attenzione: il soggetto che rilascia il visto di conformità deve conservare:
- la copia della documentazione verificata;
- la check list dei controlli svolti.
Si ricorda che il credito che si intente compensare nel modello F24 o riportare in detrazione dell’anno successivo, oltre al visto di conformità, deve risultare dal Rigo VX5 e puo’ essere utilizzato in compensazione, per importi superiori a 5000 euro, solo a partire dal a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge.
Il limite di 5000 euro è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015.
Il visto di conformità puo’ non essere apposto se si rientra nel regime premiale previsto dall’applicazione degli ISA. In questo caso occorre barrare la casella del Frontespizio denominata “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”
Il regime premiale spetta ai contribuenti che hanno meritato nella pagella degli ISA per l’anno di imposta 2018, un voto pari almeno a 8.
In questo caso la legge consente:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Il limite di 50000 euro essendo annuale comprende sia il credito annuale che quello infrannuale.
Attenzione pero’ ai rischi che puo’ comportare l’accettazione del premio: la circolare n. 20 del 9 settembre 2019 precisa che in caso di accertamento se il voto degli ISA scende sotto la soglia di 8, il credito compensato verrà considerato indebito per la parte eccedente i 5000 euro, e il versamento compensato sarà considerato omesso e verrà applicata anche la sanzione pari al 30%.