Il 28 febbraio è scaduto il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni del IV° trimestre 2017 (per i mensili i dati delle liquidazioni di Ottobre-Novembre-Dicembre, per i trimestrali i dati della liquidazione del Quarto trimestre). Nel caso in cui ci si accorga di aver trasmesso dati errati o incompleti, o addirittura di non aver inviato la comunicazione stessa, è sempre possibile regolarizzare le violazioni commesse:
- inviando la comunicazione corretta
- e versando le sanzioni (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) eventualmente ridotte per l'applicazione del ravvedimento operoso.
come chiarito dall'Agenzia nella Risoluzione 104/E/2017, non necessariamente questi due adempimenti devono essere effettuati nello stesso momento, ricordiamo però che i termini entro cui si procede alla correzione determinano la misura della sanzione base, secondo l’articolo 11, e la riduzione applicabile per effetto del ravvedimento.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
E' sempre necessario ripresentare il Modello di Comunicazione corretta?
No, non sempre.
In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della Dichiarazione annuale IVA 2018 (entro il 30 aprile 2018), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
Non vi è obbligo di invio quando la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, in queste due ipotesi:
- se con la Dichiarazione Iva annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
- se, invece, con la Dichiarazione Iva annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento si dovrà presentare una Dichiarazione Iva annuale integrativa, e versare la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (infedele dichiarazione), eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Vediamo l'importo delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento, a seconda del momento in cui viene effettuata la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA del 4° trimestre corretta (entro o oltre i 15 giorni dalla scadenza):
Scadenza Adempimento | Correzione entro 15 giorni |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. a-bis |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b-bis |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b-ter |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b-quater |
IV° trimestre |
15 marzo 2018 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) |
27,78 euro (sanzione base di 250,00 euro ridotta a 1/9) entro il 29 maggio 2018 |
31,25 euro (sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2019 |
35,71 euro (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2020 |
41,67 euro (sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2024 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) |
50,00 euro (sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
Scadenza Adempimento | Correzione oltre i 15 giorni |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. a-bis |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b-bis |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b-ter |
Sanzione Ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b-quater |
IV° trimestre 28 febbraio 2018 |
dal 16 marzo 2018 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) |
55,56 euro (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio 2018 |
62,50 euro (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2019 |
71,43 euro (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2020 |
83,33 euro (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2024 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) |
100,00 euro (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
Esempio pratico
In caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre del 2017 (scadenza 28.02.2018), si possono presentare diverse situazioni a seconda della data in cui il contribuente decide di ravvedersi:
- ravvedimento il 2 aprile 2018, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/9);
- ravvedimento il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/8);
- ravvedimento il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7).