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PREVENTIVO IN FORMA SCRITTA: CHIARIMENTI CNDCEC

1 minuto, Redazione , 01/03/2018

Preventivo in forma scritta: chiarimenti CNDCEC

Tariffa professionale con obbligo del preventivo in forma scritta

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Con il pronto ordini 292/2017, pubblicato la scorsa settimana, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017, di effettuare preventivi in forma scritta. Infatti, l’articolo 1, comma 150 della Legge 124/2017 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del DL 1/2012 prevedendo che
“ il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall’ordinamento al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio di attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 agosto 2017 e come chiarito nel P.O in commento, prevedono che il professionista renda noto al cliente obbligatoriamente:

  •  Il grado di complessità dell’incarico,
  • Tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico,
  • I dati della polizza assicurativa,
  • La misura del compenso attraverso un preventivo di massima, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 25 del Codice Deontologico adottato nel 2015, si chiarisce che:

  • il Professionista deve sottoscrivere per iscritto con il cliente
    • il mandato professionale
    • il preventivo di massima con le caratteristiche di cui sopra
  • Non sono previste differenze per i clienti pubblici e per quelli privati (pertanto anche se il cliente è una PA il professionsta è tenuto a redigere il preventivo)
  • La mancata forma scritta del contratto e del preventivo di massima, in fase di conferimento dell’incarico costituisce una violazione del codice deontologico e al professionista potrà essere inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Potrebbe interessarti la Circolare del giorno di approfondimento Obbligo di preventivo per il professionista disponibile anche con la formula dell'abbonamento annuale alla Circolare del giorno di Fiscoetasse

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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