Nel Messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018 l'inps ricorda la proroga e l' ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e il ripristino del congedo facoltativo della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018, a seguito della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) .
Viene spcificato che la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. Per le nascite o le adozioni avvenute nel 2017, anche se il periodo di possibile fruizione comprende mensilità del 2018 la durata accordata per il congedo resta di due giorni
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo ed è il datore di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.