Il Consiglio di stato ha emesso lo scorso 23 febbraio la sentenza n. 1 2018 in assemblea plenaria , chiarendo il principio della compenszione nella determinazione del danno del dipendente pubblico . In particolare il collegio doveva esprimersi sul ricorso del ministero della Giustizia contro una sentenza del Tar della Calabria per la causa di un sostituto procuratore dipendente del Ministero che chiedeva il risarcimento per la lesione della salute per esposizione all' amianto nel luogo di lavoro e anche l’indennizzo per infermità da causa di servizio.
Il Consiglio di stato ha sottolineato innanzitutto che "la decisione è strettamente correlata alla specificità delle fattispecie concrete”. Sul caso specifico i giudici amministrativi hanno dato ragione al ministero e concluso per il divieto di cumulo tra risarcimento e indennità con la motivazione che le due obbligazioni derivano dalla stessa condotta responsabile del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, da cui consegue la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo”. In sostanza si dovrà detrarre dalla somma a titolo di risarcimento del danno contrattuale l'importo corrisposto a titolo di indennità.