È stata pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate la circolare 3/2018 sui PIR: piani individuali di risparmio a lungo termine. I chiarimenti delle Entrate, arrivano dopo la pubblicazione, lo scorso ottobre, delle linee guide del regime di non imponibilità introdotto dalla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016).
Brevemente, la legge di stabilità 2017, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine da persone fisiche che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione.
Le condizioni per fruire del regime sono:
- effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli. Si ricorda fra tutti il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro.
- mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.
La corposa circolare delle Entrate dopo aver illustrato le principali caratteristiche del nuovo regime, cerca di risolvere alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni). In particolare, i chiarimenti più importanti riguardano
- gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni.
- la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.
- come comportarsi nel caso di cessione antecedente i 5 anni. In generale, in caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni.
In allegato la Circolare dell'Agenzia