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ESONERO CONTRIBUTIVO AGRICOLTURA BIS: NUOVE DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

2 minuti, Redazione , 23/02/2018

Esonero contributivo agricoltura BIS: nuove domande entro il 31 marzo

L'INPS chiarisce come presentare nuove istanze per l'esonero contributivo di coltivatori diretti e imprenditori agricoli in caso di superamento del de minimis

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'inps ha pubblicato la circolare n. 32 del 22.2.2018 che fornisce chiarimenti sull'esonero contributivo   per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del regime de minimis .

L'istituto ricorda  infatti che  l'esonero dalla quota IVS e dell'addizionale  per i CD e gli IAP ,  istituito dalla legge n. 232 2016, è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti UE  sugli  aiuti de minimis. Per  il settore agricolo, il de minimis è pari a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.  Conseguentemente in caso di superamento delle predette soglie  l’esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali.

La circolare chiarisce anche che  il sistema di calcolo dell’esonero applicato in via generale all’intero nucleo familiare può determinare in alcuni casi  la completa esclusione dal beneficio, anche per un  giovane coltivatore diretto,  in possesso dei requisiti previsti dalla legge .

Per questo  il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare.

Non è accettabile invece l' eventuale  variazione anagrafica  del nucleo familiare successiva  al rifiuto della domanda.

L'INPS precisa quindi che  qualora le richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno 2017 siano state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, sarà necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, come disposto con il messaggio n. 195 del 17/01/2018.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i nuovi modelli denominati “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”, disponibili all’interno del Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli , nei quali è  presente una nuova apposita sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI”. In tale sezione, il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende chiedere il beneficio ed inserire, in un’apposita riga vuota, i dati di eventuali componenti, ancora non indicati tra i soggetti attivi del nucleo, per i quali si intende richiedere il beneficio. Il titolare del nucleo, invece, non è deselezionabile in quanto è espressamente a tale soggetto che la norma si riferisce.

Infine si ricorda l'obbligo di comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente. con il modello  denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”,  disponibile nel Cassetto Previdenziale  a partire dal 15 marzo.

Per tutte le novità segui il nostro Dossier Agricoltura 2018

Ti possono interessare in materia gli e book: "Riforma agricoltura: le novità della legge 154-2016"

e "Cessione dei prodotti  agricoli e alimentari" 

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