L’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge di bilancio 2017 (L.232/2016) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili. Il nuovo regime si applica dal periodo di imposta 2017.
Al fine di evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa: “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. La predetta disposizione è finalizzata ad evitare che il passaggio da un regime di competenza ad un regime di cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti reddituali.
Pertanto, ove un componente reddituale – per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Nel corso di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale principio si applica alle:
- quote delle plusvalenze di beni strumentali, realizzate ante 2016 e rinviate ai periodi di imposta successivi, le quali continuano a concorrere alla formazione del reddito con le stesse modalità previste dal comma 4 dell’articolo 86 del Tuir, in maniera del tutto analoga a quanto avviene per le plusvalenze realizzate in costanza del regime di cui all’articolo 66 del Tuir, che è stato definito un regime “misto” cassa-competenza;
- spese di manutenzione ordinaria sostenute ante 2016 (eccedenti i limiti del comma 6 dell’articolo 102 del Tuir), la cui deduzione è stata rinviata nei periodi di imposta successivi, e che continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo quanto previsto dal citato comma 6, in quanto il passaggio al regime di cassa non altera la deducibilità dell’eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza;
- eccedenze delle spese di manutenzione ordinaria sostenute successivamente al 2016 le quali sono deducibili secondo il criterio di cassa.