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STAMPA REGISTRI IVA SOLO IN CASO DI CONTROLLI: VALIDO IL FAVOR REI

1 minuto, Redazione , 23/02/2018

Stampa registri IVA solo in caso di controlli: valido il favor rei

Registri IVA con sistemi elettronici: tenuta regolare se la stampa avviene in caso di controlli. Favor rei per le violazioni precedenti. A chiarirlo Telefisco

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Una delle semplificazioni previste nel collegato fiscale alle stabilità 2018 (Dl 148/2017) e attesa dai professionisti riguarda il superamento dell’obbligatorietà della stampa dei registri Iva.

In particolare il decreto fiscale 148/2017 all’articolo 19-octies, comma 6 ha modificato le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti.
Nel corso di telefisco2018 è stato chiesto se in relazione a tale disposizione fosse applicabile il principio del favor rei per le violazioni commesse prima del 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto fiscale 2018 ha stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.
Il decreto non ha fornito indicazioni circa le violazioni già constatate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017). Alle stesse, pertanto, deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs. n. 472 del 1997.
Attenzione: come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, “occorre comunque considerare che la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità, è legata alla stampa degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica. Ergo, solo laddove tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere all’epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.”

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