Nel Messaggio n. 772 del 20.2.2018 l'Inps ricorda che dal 1 gennaio 2018 è cessato l'obbligo di veersamento del contributo di solidarietà istituito con la legge 214 2011.
Tale obbligo riguardava in particolare gli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo , che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, e consisteva in un contributo di solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
L'istituo comunica quindi che i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà non sono più tenuti a versarlo il a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018 . Di conseguenza cessa la validità del codice “M240”, avente il significato di ”Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”.
Per i datori di lavoro che avessero comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 , viene chiarito che potranno recuperare il relativo importo sulle denunce dei mesi di febbraio e marzo 2018 valorizzando nel flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.