Ancora una conferma che l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione rilevando la “titolarità in capo alla società dei beni che compongono la struttura organizzativa di cui si avvale il professionista, piuttosto che la valutazione della responsabilità all’interno della medesima struttura”.
A fornire ancora una volta un chiarimento sul controverso tema del rapporto tra IRAP e professionisti è intervenuta la CTP di Milano con la sentenza 504/23/2018 del 6 febbario 2018. La controversia era nata da un revisore, partner che chiedeva il rimborso dell’IRAP precedentemente versata, ma riceveva silenzio-rifiuto dall’Agenzia delle Entrate. Ricorreva in CTP il professionista, sostenendo che data la sua attività all’interno della società di revisione
- non possedeva una propria organizzazione
- non sosteneva costi per prestazioni da lavoro dipendente o compensi a collaboratori terzi
- non sosteneva costi o oneri passivi per canoni di locazione
L’ufficio riteneva che il professionista avesse rivestito la carica di procuratore speciale per la gestione dei tirocinanti e tale carica incideva sul presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Nel merito la CTP ha sottolineato come il fatto che il revisore avesse rivestito la carica di procuratore speciale, riguardo alla gestione del tirocinante, non rileva ai fini IRAP del professionista in quanto la società di cui è partner paga l’IVA e non è una struttura organizzata di pertinenza personale del ricorrente.