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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2018: ECCO COME FUNZIONANO LE RATE

2 minuti, Redazione , 10/05/2018

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: ecco come funzionano le rate

Rottamazione cartelle esattoriali 2018: si può riprendere la rateizzazione? Cosa succede se non si indicano le rate? I chiarimenti delle Entrate

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Scade fra pochissimi giorni (15 maggio 2018) il termine per la presentazione della domanda di adesione alla cd.rottamazione delle cartelle esattoriali. Uno dei temi di maggiori incertezza riguarda le rate che i contribuenti devono corrispondere per aderire alla defizione agevolata. Chiarimenti sul merito sono stati forniti dall'Agenzia delle Entarte nel corso di Telefisco 2018. In particolare sono stati presentati tre quesiti all’Agenzia delle Entrate inerenti

  • la possibilità di riprendere la precedente dilazione,
  • la facoltà di rateizzare l’importo
  • l’omessa indicazione delle rate nella domanda di definizione agevolata.

Ecco le principali indicazioni

In particolare il primo quesito muove dal fatto che nel caso in cui non si versi la prima rata della definizione agevolata è comunque possibile riprendere la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. E’ stato così chiesto se:

  • il debito residuo venga d’ufficio ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
  • in tal numero sono comprese le rate sospese in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di definizione?

Nel rispondere l’Agenzia ha chiarito che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata di carichi interessati da rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione.  A tal fine, agenzia delle Entrate - Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l’aggiornamento del piano di rateizzazione che riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate.
Si ponga il seguente esempio:

  • Dilazione originaria di 72 rate mensili.
  • Alla data di presentazione della domanda, residuavano 60 rate mensili.
  • Alla scadenza della rata di definizione agevolata di ottobre 2018, residuano ancora 52 rate mensili, senza tenere conto delle rate sospese in scadenza dopo la presentazione della domanda e comunque non pagate.

Se non si paga la rata di ottobre della rottamazione il debito residuo viene suddiviso in 60 rate mensili.

Nel secondo quesito, inerente la facoltà di rateizzazione, l’Agenzia ha confermato che il divieto di dilazione futura dei carichi rottamati, previsto in caso di abbandono della definizione agevolata, non opera anche nei riguardi di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora ricevuto la cartella di pagamento.

Infine, l’ultimo quesito riguarda la possibilità di indicare successivamente il numero di rate nella domanda di definizione agevolata, nel caso di omissione di tale indicazione nel modello. L’agenzia ha risposto negativamente, precisando che la dichiarazione di adesione può essere modificata/integrata, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, esclusivamente fino all’ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018).

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Commenti

campopiano guido - 21/02/2018

Il fatto più importante non è stato individuato, Un Contribuente che ha definito il pagamento rateale delle cartelle per liberare il fermo amministrativo in 72 rate. Successivamente ha aderito alla rottamazione o definizione agevolata, Ha pagato 2 rate e non potendo continuare ha chiesto di far confluire le rate della rottamazione pagate sulla rateizzazione precedente e continuando la rateizzazione. Oppure essendo le stesse cartelle della rateizzazione e rottamazione compensare i pagamenti.

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