L'Ispettorato del lavoro ha emanato una nuova circolare in materia di controllo con impianti di videosorveglianza , e non solo, nei posti di lavoro. Come noto il controllo a distanza è in teoria vietato dallo Statuto dei lavoratori, per motivi di tutela della privacy e della dignità, ma ci sono molte eccezioni e distinguo.
Il problema è piu che mai attuale in quanto il lavoro è sempre piu effettuato con dispositivi elettronici che, pur deputati a finalità diverse dal controllo (logistica, sicurezza, automazione, prevenzione di accessi illegittimi, ecc) consentono di fatto di tracciare la presenza e i movimenti dei lavoratori.
Nel nuovo documento, n. 5 del 19 febbraio 2018, l'Ispettorato amplia in una certa misura la facoltà di installazione di impianti audiovisivi o digitali di controllo, pur ponendo l 'accento sulla necessità di valide giustificazioni da parte dell'impresa. In sintesi le novità:
- l'impianto di videosorveglianza puo anche inquadrare i lavoratori direttamente
- è possibile NON specificare la posizione e il numero delle telecamere
- per le nuove tecnologie video IP non è piu necessario il sistema di doppia chiave di accesso, sia fisica che logica; resta fermo che i dati relativi all'accesso alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi.
- i sistemi di riconoscimento antropometrico se indispensabili allo svolgimento della prestazione , NON sono soggetti alla procedura amministrativa consueta di autorizzazione ministeriale o accordo sindacale.
Si specificano anche i LIMITI di tali facoltà : le finalità che giustifica il controllo a distanza a tutela del patrimonio aziendale saranno considerate valide solo se si sono riscontrati anomalie o problemi in questo senso e solo a seguito dell'utilizzo di altre misure di prevenzione meno invasive.