Una delle principali tematiche affrontate a Telefisco2018 riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali. Un chiarimento è stato fatto dall’Agenzia delle entrate sul legame tra la rottamazione e il pignoramento di beni, in quanto com’è noto, in caso di pignoramento presso terzi in corso, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata non blocca la procedura. In particolare nel quesito veniva chiesto se
- dopo la presentazione dell’istanza, il pignoramento prosegue per l’intero importo del debito originario oppure solo per l’importo riveniente dalla definizione
- E qualora nel corso del pignoramento sia stato comunque pagato l’intero ammontare del debito originario, al debitore spetta la restituzione dell’eccedenza rispetto all’ammontare derivante dalla definizione agevolata.
Nel rispondere l’Agenzia ha ricordato che l’articolo 6, comma 5 del collegato fiscale 2017 Dl 193/2016 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto né proseguite le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a condizione che
- non si sia tenuto l’incanto con esito positivo,
- non sia stata presentata istanza di assegnazione
- non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Pertanto, in tutti i casi in cui la presentazione della dichiarazione non possa determinare la sospensione della procedura esecutiva a causa dello stato avanzato in cui si trova la procedura stessa, le somme successivamente versate dal terzo vengono prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, e, pertanto, sono utilizzate ai fini del pagamento delle somme da versare a tale titolo.
Per esemplificare, si ponga il caso di:
- debito iniziale di 50mila euro;
- debito da definizione agevolata 30mila euro,
- è in corso un pignoramento presso terzi in corso del conto corrente bancario per euro 50mila
In questo caso il debitore ha diritto alla restituzione di 20mila euro.