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CESSIONE DEL CREDITO: L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NON DIPENDE DAL CESSIONARIO

2 minuti, Redazione , 20/02/2018

Cessione del credito: l'imposta sostitutiva non dipende dal cessionario

Imposta sostitutiva sul finanziamento: non sono richiesti particolari requisiti per chi rileva il credito e subentra nella garanzia. La risoluzione dell'Agenzia

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Con la Risoluzione 17/e del 16.2.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’imposta sostitutiva. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, dalla Banca XXX a favore della società YYY può beneficiare dell’effetto sostitutivo. Il chiarimento viene in risposta all’interpello presentato da un notaio in merito al seguente caso:

  • stipula di un atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte della Banca XXX in favore della società YYY
  • il credito oggetto di cessione, deriva da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, concesso dalla Banca, in favore di una società, attualmente in liquidazione
  • il finanziamento è stato assoggettato al regime fiscale di esenzione con applicazione dell’imposta sostitutiva

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha precisato che

  • l’articolo 15 del DpR 601/73 e successive modifiche prevede espressamente che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito ….. sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative".
  • l’articolo 22, comma 2, del Dl 91/2014 ha introdotto, dopo l’articolo 17, l’articolo 17- bis (Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione) al fine di ampliare la platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine cui si applica, a richiesta, il regime sostitutivo.

Vista la normativa, la risoluzione 17/2018 termina chiarendo che “l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.” L’articolo 15 non prevede, infatti, quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.

Il testo completo della Risoluzione è allegato a questo articolo.

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Allegato

Risoluzione 17 del 16.2.2018

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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