Le indennità che abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute. E' questo il fulcro della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.16 del 15.2.2018. In particolare l'istante chiedeva se le indennità erogate a titolo di indennizzo a lavoratori dipendenti, in esecuzione di contratti finalizzati alla gestione delle crisi aziendali concorrano o meno alla formazione del reddito.
Prima di entrare nel merito della questione, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina degli indennizzi da contratti di prossimità ricordando che con tali accordi è possibile la stipula, a livello aziendale o territoriale, di contratti che, finalizzati a specifici obiettivi (salvaguardia dell’occupazione, incremento della produttività e del salario ecc.), possono derogare alla legge o ai contratti collettivi. Le materie derogabili sono espressamente previste dal comma 2 dell'articolo 8 del DL 138/2011 e rilevato che tra queste ultime non è ricompresa la normativa fiscale, alle indennità e alle retribuzioni corrisposti in esecuzione dei medesimi contratti dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR. In particolare:
- laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
- laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.
Pertanto, le indennità che abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute.
In allegato il testo della Risoluzione