Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo del bene sostituito l’iperammortamento prosegue con le quote originarie fino al nuovo importo limite? E’ stato questo uno dei quesiti posto dai commercialisti nel corso di telefisco 2018. Le domande su questo tema non sono mancate, data la proroga e le novità su iper ammortamento e super ammortamento contenute nella Legge di bilancio 2018.
In particolare, la norma dell’agevolazione sembra prevedere che nell’ipotesi di costo dell’investimento sostitutivo inferiore al costo del bene originario, la riduzione complessiva dell’agevolazione si rifletterà sull’ultima quota (o sulle ultime quote) di iper ammortamento, senza la necessità di “spalmare” la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.
Si ponga l’esempio di un bene
- con coefficiente 20%
- costato 1.000 e fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750 (150 + 300 + 300);
- il predetto bene viene sostituito con un altro bene di costo 800
In questo caso l’impresa continuerà a dedurre 300 all’anno fino al raggiungimento dell’importo di 1.200 (il 150% di 800)? L’Agenzia delle Entrate, in merito all’esempio specifico, ha chiarito che il bene sostituito (per il quale poteva essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.500, pari a 1.000 x 150%, fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750; pertanto:
- l’investimento sostitutivo (per il quale può essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.200, pari a 800 x 150%) genererà deduzioni residue per un importo complessivo di 450 (1.200 - 750);
- l’iper ammortamento proseguirà con le quote annue «così come originariamente determinate» (ossia 300, pari a 1.500 x 20%), fino a concorrenza dell’importo residuo di 450.