Con la risoluzione n.15 del 15 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. “biglietto dinamico” nel mondo dello spettacolo. Infatti, accade sempre più spesso che, anche nel mondo dello spettacolo, si verifichi per la vendita dei biglietti il principio del dynamic ticket pricing, assimilabile a quello già utilizzato nel settore dei trasporti aerei. Com’è noto, molto spesso le compagnie aeree modificano i prezzi dei biglietti, sia in aumento che in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono conto di varianti predeterminate.
L’istante, in particolare, ha chiesto all’Agenzia chiarimenti sulla disciplina impositiva dei biglietti omaggio, la cui cessione costituisce prestazione di servizi, imponibile ai fini Iva, quando viene superato il limite massimo del 5% dei posti disponibili del locale o di ciascun settore.
Nel documento di prassi è stato chiarito che l’articolo 3, comma 5, del D.P.R. 633/72 esclude, dall'imposizione ai fini Iva le prestazioni spettacolistiche gratuite solo quando siano rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati gratuitamente dagli organizzatori di spettacoli nel limite del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. I biglietti omaggio che eccedono tale limite sono imponibili ai fini Iva; l’imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso.
Pertanto, nel caso dei biglietti dinamici, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di vendita dei biglietti, per ragioni di certezza e di uniformità, tenendo presente anche l’esigenza di scongiurare abusi, è corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
Il testo della Risoluzione è allegato a questo articolo.