L'Inps ha pubblicato la circolare n. 35 con gli importi 2018 di assegni per il nucleo familiare e assegno di maternità dei Comuni. Eccoli in sintesi nella tabella che segue:
PRESTAZIONI 2018 |
importi |
Soglia massima ISEE |
ANF assegno nucleo familiare |
142,85 euro |
8.650,11 euro |
Assegno maternità Comuni |
342,62 euro per cinque mensilità |
17.141,45 euro |
Vengono in sostanza confermati gli importi e i requisiti già definiti dal Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2018, con il titolo “Rivalutazione, per l’anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” in cui si leggeva:
- l’assegno mensile per il nucleo familiare (previsto dall’art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche ) da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018 in misura intera, è pari a 142,85 euro; per avere diritto il valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE è pari a 8.650,11 euro;
- l’assegno mensile di maternità , per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento (art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151) per l’anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a 342,62 euro; per le domande presentate nel 2018 l'ISEE valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non deve essere superiore a 17.141,45 euro
Per ottenere gli ANF del Comune il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori, che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, conviventi , e deve presentare un ISEE di valore non superiore a quello fissato ogni anno dal Ministero. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.
Per l'assegno di maternità del Comune la domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, sempre al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge,