La circolare INPS di istruzioni sull'ape volontario uscita il 13 febbraio si occupa anche del cosiddetto APE aziendalle, definito dall'Inps "incremento del montante contributivo individuale" .
Si tratta della possibilità di un accordo tra datore di lavoro e dipendente che richiede l'APE, per cui l'azienda versa per il dipendente un importo contributivo aggiuntivo, per ciascun anno di anticipo, pari almeno al minimo annuale previsto per legge.
Tale versamento deve coincidere con il momento di erogazione della prima mensilità di APE da parte dell'INPS e consente di incrementare il montante su cui si calcolerà la pensione definitiva, cosicché il rimborso del prestito APE diventa meno oneroso.
Ricordiamo infatti che l'indennità mensile APE , anticipata dagli istituti di credito convenzionati per un massimo di 3 anni e sette mesi prima dell'età pensionabile, va restituita in rate ventennali trattenute sull'assegno pensionistico definitivo.
L'accordo per il versamento dell'ape aziendale va effettuato in forma scritta ed è irreversibile, nel senso che il datore di lavoro che lo firma si impegna al versamento al momento della notifica INPS di decorrenza della prima mensilità di aAPE e sottosta ad eventuali sanzioni per omissione contributiva, come per la contribuzione obbligatoria.
Il dipendente, dopo aver ottenuto dall'INPS la certificazione dei requisiti dovra allegare tale accordo alla domanda di APE vero e proprio.
La circolare INPS specifica che sono interessati al meccanismo dell'incremento dell'APE:
- i datori di lavoro privati a prescindere dalla gestione previdenziale di appartenenza
- i fondi di solidarietà, che dovranno però preventivamente inserire questa prestazione nel loro regolamento
- gli enti bilaterali
- le Casse edili .
Sono escluse le pubbliche amministrazioni.
L'istituto specifica che tale importo non incrementa l'anzianità contributiva del dipendente.