Anche per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali (i cd. IAS ADOPTER), la riserva negativa per acquisto di azioni proprie non può essere compresa nel calcolo del patrimonio netto valido come limite alla variazione in aumento rilevante ai fini dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica).
A fornire questa interpretazione è stata l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018.
Com’è noto il DM 3.08.2017 ha previsto che in ogni esercizio, la variazione massima dell’Ace in aumento non possa superare il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie. La norma esclude espressamente dal computo del patrimonio netto le riserve per acquisto azioni proprie. Tra le altre novità contenute nel DM si ricordano:
- l’incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci, non rileva nella variazione in aumento del capitale proprio
- le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non sono rilevanti per il calcolo della variazione in aumento del capitale proprio.
- sterilizzazione della base Ace per incrementi di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, incluse le quote di Oicr
- non rilevano come variazione in aumento del capitale proprio le plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda.
L’entrata in vigore della previsione è fissata al 2018 e, come le altre, non incide sui comportamenti pregressi.