Nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2018 l’INL, ha chiarito i limiti in materia di certificazione dei contratti di lavoro , a norma del D.Lgs 276/2003 , da parte degli Enti bilaterali . L’Ispettorato precisa che " ai sensi dell’art. 2, lett. h), del citato decreto , possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
In mancanza di tale requisito , cioe se l’Ente è costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali che non hanno il requisito della maggiore
rappresentatività – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che
meno, l’attività di certificazione .
Pertanto la circolare invita gli ispettori a considerare senza effetto eventuali certificazioni prodotte e a sanzionare gli organismi che costituiti da organizzazioni datoriali o sindacali che, si autodefiniscono enti bilaterale e pur non avendone titolo, reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, di appalto e subappalto.