Cosa accade se si è presentata l’istanza di definizione per le liti pendenti contenente pretese incluse nell’istanza di rottamazione e poi si abbandona la procedura di rottamazione perché non si pagano le rate? La risposta è arrivata dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018. In particolare è stato chiesto quale fosse la conseguenza nel caso in cui dopo aver presentato l’istanza di definizione delle liti pendenti (art. 11 D.L50/2017), con pretese parzialmente incluse nell’istanza di rottamazione, (art. 6 Dl 193/2016,) successivamente si abbandona quest’ultima procedura agevolata.
Poniamo il seguente esempio:
- definizione agevolata della lite sull’avviso di accertamento.
- metà del carico tributario recato nell’avviso è stato oggetto della rottamazione
Cosa accade se non si versano le rate della rottamazione in scadenza nel corso 2018? L’Agenzia ha chiarito che nel caso di specie il mancato pagamento produce i seguenti effetti:
- la definizione agevolata del carico affidato all’agente della riscossione è inefficace
- la definizione della lite pendente: ferma restando la validità della definizione della lite correttamente perfezionata, il contribuente sarà tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione.
In altri termini, le due definizioni agevolate seguono ciascuna le proprie regole:
- il debitore, per fruire dei benefici della definizione dei carichi, deve versare integralmente, in un’unica soluzione o a rate, gli importi dovuti a tal fine;
- per fruire della definizione delle liti, è sufficiente che entro il 2 ottobre 2017 presenti la relativa domanda e versi quanto dovuto per la definizione della lite (importo netto dovuto) ovvero la prima rata oppure si limiti alla presentazione della domanda, qualora non risultino importi da versare.