Uno degli argomenti oggetto di chiarimenti nel corso di Telefisco 2018 è stato quello del super/iper ammortamento, prororgato dalla Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017). In particolare è stato chiesto come agiva il beneficio nel caso il cui il bene che viene acquisito in sostituzione non viene interconnesso nello stesso periodo di imposta, ma in quello successivo.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questo quesito, precisando che l’articolo 1, comma 35, della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione di un bene oggetto di iper ammortamento non determina l’interruzione dell’agevolazione a condizione che:
- la sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017;
- l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Pertanto, la prosecuzione del beneficio presuppone che le condizioni si verifichino “nello stesso periodo d’imposta del realizzo” del bene oggetto dell’agevolazione. Di conseguenza, se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%.