Con la Risoluzione 10/2018 del 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina IRES per la valutazione dei titoli di debito con il criterio del costo ammortizzato. La Società istante
- è nata dalla fusione avente efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2016
- possiede - avendoli ereditati dalle società fuse - titoli di debito
- nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (primo bilancio post fusione), ha adottato il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito
- ha provveduto a rideterminare al costo ammortizzato il valore di tutti i titoli di debito in suo possesso al 31 dicembre 2016 e, quindi, anche ai titoli ereditati dalle società fuse
A seguito delle nuove modalità di contabilizzazione introdotte dal 1° gennaio 2016 con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, i titoli - sia che costituiscono sia che non costituiscono immobilizzazioni - sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, in luogo del precedente criterio del “costo di acquisto”. Si ricorda che alla luce del nuovo articolo 83 TUIR, la rappresentazione contabile di rilevazione dei titoli con costo ammortizzato ha rilevanza fiscale.
La Società ha utilizzato il nuovo criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli di debito acquistati dal 2016 e anche per i titoli acquisiti ante 2016 dalle società fuse. Nel caso in esame l’adozione del criterio del costo ammortizzato anche ai titoli acquisiti ante 2016 determinerebbe una tassazione anomala delle componenti reddituali dei medesimi titoli che hanno già avuto rilevanza fiscale nei periodi d’imposta precedenti al 2016, in ragione della differente rilevazione contabile. Di conseguenza - in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato - ai fini fiscali gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi:
- la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della Società negli esercizi successivi;
- il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.
Si pone la necessità di individuare a quale “magazzino fiscale” - ossia ai titoli acquisiti ante 2016 ovvero a quelli acquisiti dal 2016 - imputare le operazioni di vendita dei titoli, aventi le medesime caratteristiche, poste in essere a partire dal 2016. le disposizioni normative non indicano una modalità con cui imputare la riduzione dei titoli in magazzino al momento della vendita degli stessi. Si ritiene pertanto ragionevole adottare un criterio proporzionale che consenta di evitare una scelta arbitraria.
In allegato il testo della Risoluzione n. 10/E del 29/1/2018