L'INPGI ha recentemente ribadito nella propria newsletter del 3 febbraio 2018 l'attenzione che viene riservata nella recente giurisprudenza al tema della natura subordinata del rapporto di lavoro di giornalisti che svolgono le proprie prestazioni con continuità e precisi obblighi temporali,
Il Tribunale di Roma ha ribadito in due sentenze recenti la natura subordinata del lavoro di alcuni giornalisti corrispondenti di testate per le quali erano inquadrati invece come lavoratori autonomi , anche se in luoghi diversi dalla sede di lavoro. Si tratta delle sentenze n. 10045/2017 e n. 9949/2017 .
E' risultato decisivo il verbale di accertamento da cui emergevano prestazioni continuative (comunicazione ed elaborazione di notizie) da una località diversa ddalla sede dell'azienda editoriale, con i requisiti tipici della subordinazione in ambito giornalistico ( programmazione delle prestazioni in funzione delle esigenze del giornale, obbligatorieta’ dell’esecuzione nel rispetto dei tempi e dei canoni organizzativi fissati dall’azienda ).
Inoltre i Giudice del lavoro ha anche affermato l’irrilevanza del principio della “buona fede” in caso di erroneo versamento di contributi ad un Ente Previdenziale diverso dall’INPGI, relativo a rapporti di lavoro dipendente di natura giornalistica non correttamente inquadrati dal punto di vista previdenziale e ha ribadito un orientamento consolidato della Corte di Cassazione c secondo il quale non e’ invocabile, da parte del datore di lavoro, l’esimente dell’aver ritenuto sussistente l’obbligo contributivo nei confronti dell’’INPS, anziche’ dell’lNPGI, per un dipendente che svolga mansioni prettamente giornalistiche, tenuto conto che il datore non puo’ certamente ignorare il contenuto e la effettiva natura del rapporto di lavoro instaurato .
Le pronunce, pertanto, hanno integralmente confermato i provvedimenti di accertamento e recupero contributivo