La Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha introdotto tre date termine per la trsmissione della dichiarazione dei redditi con il modello 730/2018. In particolare, il comma 934 stabilisce che i modelli 730 devono essere trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati entro:
- 29 giugno, per i modelli 730 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno;
- 7 luglio, per i modelli 730 presentati dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio, per i modelli 730 presentati dai contribuenti dal 1° al 23 luglio.
Sono pertanto tre le scadenze che CAF e professionisti devono rispettare. Si ricorda che fino allo scorso anno, Caf e professionisti abilitati potevano entro il 23 luglio di ciascun anno
- consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione,
- trasmettere le dichiarazioni predisposte e i risultati finali delle dichiarazioni.
La condizione necessaria per usufruire di questa scadenza era che entro il 7 luglio dello stesso anno avessero effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle medesime dichiarazioni.
La nuova previsione di diverse scadenze per la trasmissione telematica consente una progressione nella trasmissione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, idonea a rispettare la tempistica del conguaglio fiscale a favore sia del contribuente sia dell’erario e, nel contempo, ad estendere l’ambito temporale di presentazione della dichiarazione con il modello 730 a un Caf o professionista fino al 23 luglio.
La data del 23 luglio 2018 vale anche per il contribuente che intende inviare all’agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata. Pertanto, è stata uniformata la scadenza di trasmissione del modello 730 nelle ipotesi di presentazione diretta da parte del contribuente e nelle ipotesi di presentazione a un Caf o a un professionista.
Attenzione: come chiarito nel corso di Telefisco 2018, si fa presente che il mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge determina l’applicazione delle sanzioni a carico degli intermediari disposte per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.