Previste dal 2018 significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei modelli intrastat. Il 26 febbraio scade il termine per la trasmissione degli INTRA per i soggetti con invio mensile secondo le nuove regole semplificate.
Dal 1° gennaio 2018 viene notevolmente semplificato
- il modello INTRA 2-bis degli acquisti di beni. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni diventa obbligatoria, ai soli fini statistici, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, che effettuano acquisti per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 200.000 euro, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Tutti gli altri contribuenti sono esonerati della compilazione del Modello INTRA 2-bis in quanto assolvono l’obbligo mediante altri adempimenti (spesometro o trasmissione telematica delle operazioni IVA). Le semplificazioni dei modello INTRA, operative dal 2018, riducono il numero dei soggetti destinatari dell’adempimento ma non hanno alcun impatto sulle regole di compilazione preesistenti.
- il modello INTRA 2-quater riferito alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi ricevuti diventa obbligatoria, ai soli fini statistici, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Tutti gli altri contribuenti sono esonerati della compilazione del Modello INTRA 2-quater. Viene infine introdotta un’ulteriore semplificazione riguardante la compilazione del campo “Codice Servizio”: si riduce livello di dettaglio richiesto con il passaggio dal codice CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre, portando ad una riduzione del 50% dei codici CPA attualmente in uso. Si segnalano, infine, perplessità sulla compilazione del modello INTRA 2-quater "ai soli fini statistici" in caso di superamento della soglia dei 100.000 euro. Da un'interpretazione letterale del contenuto del provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 sembrerebbe che l'Amministrazione finanziaria richieda, al superamento della citata soglia, la compilazione del modello INTRA 2-quater con rilevanza statistica dei dati, vale a dire, continuare a compilare il modello di riferimento a prescindere della tipologia di servizio ricevuto. Tale interpretazione sarebbe in contrapposizione con l'intento di semplificare l'adempimento oltre che con la logica di compilazione dei modelli Intrastat dei servizi ricevuti, per i quali, la segnalazione statistica (ossia la compilazione dei dati statistici del modello INTRA 1-bis e INTRA 2-bis) è richiesta solo per i servizi ricevuti che comportano la movimentazione della merce (ad es. invio beni in UE per lavorazione e reinvio in Italia del bene lavorato). In attesa di un auspicato chiarimento da parte delle Entrate, è consigliabile continuare a presentare il modello INTRA 2-quater al superamento delle soglie di riferimento a prescindere dalla tipologia di servizio ricevuto.
Attenzione: le nuove soglie da rispettare per la compilazione dei modelli Intrastat restano soglie da monitorare autonomamente, ossia un soggetto passivo IVA nazionale potrebbe esser tenuto alla compilazione anche solo di uno dei modelli INTRA di riferimento. Il superamento della soglia di riferimento comporta l’onere della segnalazione Intrastat a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento.
Dal 1° gennaio 2018 resta un adempimento obbligatorio il modello INTRA 1-quater dei servizi resi. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi in ambito comunitario resta pertanto vincolata ai limiti preesistenti.
Dal 1° gennaio 2018 il modello INTRA 1-bis delle cessioni di beni resta un adempimento obbligatorio, con l’introduzione di alcune semplificazioni. L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis diventa obbligatoria solo per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del DM 22 febbraio 2010, che hanno effettuato in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Diminuisce, pertanto, la platea dei soggetti mensili tenuti alla presentazione statistica. Pertanto per tali operazioni (INTRA cessione di beni e di servizi) la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro.