Durante il recente Forum Lavoro-fisco della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, sono stati chiesti diversi chiarimenti ai funzionari INPS sul contributo per la NASPI , il cd. ticket licenziamento, raddoppiato per i licenziamenti collettivi, con l'ultima legge di bilancio .
- In primo luogo sulla DECORRENZA DELL'AUMENTO 2018 : L'articolo della legge dispone che l'aumento non si applica ai "licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017. Si specifica cioe che per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, il datore di lavoro verserà il contributo calcolando la somma dovuta con l’aliquota percentuale del 41%, stabilita dall’art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, e non con l'aliquota del 82%, a condizione che le relative procedure siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
La dicitura "procedure avviate" si potrebbe, però, prestare a diverse interpretazioni e causare contenziosi , hanno fatto notare gli esperti. Secondo il funzionario intervistato, per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, va fatto riferimento all'obbligo di comunicazione da parte dell'azienda alle associazioni di categoria e alle rappresentanze sindacali competenti . Dunque il momento di avvio della procedura è determinato dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte delle predette associazioni , che puo essere specificata nella data di consegna della raccomandata cartacea o dalla data della PEC .
L’art. 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio n. 205-2017per l’anno 2018, troverà applicazione, pertanto, soltanto per quelle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato la cui comunicazione di avvio di procedura di licenziamento collettivo sia pervenuta alle associazioni di categoria e sindacali entro e non oltre il 20 ottobre 2017.
- Per quanto concerne altri dubbi sul ticket licenziamento è stato chiarito che:
- in caso di contratti part time o per lavoro intermittente non ci sono differenze . Il contributo in questione NON E' COLLEGATO all’importo della prestazione individuale e alla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time, part time, lavoro intermittente, ecc.). La somma dovuta è sempre pari al 41% del massimale mensile NASpI ex art. 2, comma 7, legge n. 92/2012, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
- il contributo NASPI non è rateizzabile.