L'inps ha pubblicato la circolare 24 2018 con le tabelle dei coefficenti da utilizzare per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei professionisti , relativi a domande presentate nel corso del anno 2018, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della L. 5 marzo 1990, n. 45.
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire,tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, per ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda oppure in quella nella gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata . Questo tipo di ricongiunzione è onerosa e l'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici. L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda e puo essere rateizzato.