Con la Risoluzione 11 del 29 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito al corretto regime fiscale applicabile alle operazioni di manipolazione sulle piante ornamentali.
In particolare, l’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, qualifica come attività agricole “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.
Con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004 è stato chiarito che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato
articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
I diversi decreti ministeriali che si sono succeduti per l’individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR , fanno rientrare tra le attività agricole connesse, per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.
“In riferimento alle attività
- di concimazione e inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente: le stesse costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l’attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali.
- di trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale: il trattamento delle zolle costituisce un’attività di manipolazione specializzata atta a garantire, non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi in funzione dell’attività di esportazione e dei relativi requisiti imposti da Paesi terzi. La peculiarità del settore vivaistico, infatti, impone una cura particolare dello stato sanitario delle piante al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni.
- di altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura: le attività descritte sono determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale”.
Pertanto, tutte le attività descritte rientrino tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
Il testo della risoluzione è allegato a questo articolo.