Importante sentenza della Corte di Cassazione in tema IRAP in presenza di un praticante (Sentenza 1723 del 24 gennaio 2018 la Corte di Cassazione). In particolare, unconsulente finanziario aveva ricevuto avviso di accertamento in tema IRAP relativamente agli anni 1999-2001, cui faceva ricorso per il mancato requisito dell'autonoma organizzazione. La CTR accoglieva il ricorso, e l'Agenzia delle Entrate ricorreva davanti alla CTP della Puglia.
Ancora una volta l'Agenzia soccombeva e ricorreva in Cassazione in quanto:
- lamentava violazione della Legge in quanto la CTR aveva operato un’inammissibile scissione fra il contributo personale del contribuente alla formazione del reddito e l’apporto della struttura di cui si era avvalso.
- censurava il difetto di motivazione in quanto non si era spiegato come il contributo offerto dal figlio, pur assunto come praticante, non avesse determinato alcun incremento della prestazione del contribuente.
- mancata pronuncia sulla decadenza del rimborso, eccepita nel gravame di merito.
La Cassazione accettava il ricorso e rimandava alla CTR della Puglia la controversia, in quanto:
- in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
- In applicazione di tale principio di diritto, la Commissione regionale non poteva, così, limitarsi ad affermare che l’apporto di un praticante non avesse di per sé potuto costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma avrebbe dovuto vagliare se il professionista che se ne era avvalso avesse, con tale apporto, certamente di natura intellettuale e proprio della professione da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche che si era determinato a corrispondere a tale collaboratore un emolumento.